I genitori di uno studente di seconda media, che frequenta una scuola in provincia di Cuneo, hanno fatto ricorso al Tar per la bocciatura del figlio.
Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso e ha espresso la sentenza che non si può bocciare un alunno per la “scarsa partecipazione alle attività didattiche in via telematica” e per il “poco impegno durante i compiti a casa”.
Seguendo l’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020, i giudici hanno giustificato la sentenza con il carattere eccezionale della situazione di lockdown.