Una delle domande più frequenti tra i docenti assunti in ruolo riguarda il vincolo di permanenza triennale. In questo articolo, risponderemo alle domande e forniremo una guida chiara su cosa aspettarsi nei primi anni di servizio.
A partire dall’anno scolastico 2023/24, i docenti assunti in ruolo sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Di conseguenza, se saranno immessi in ruolo nell’anno scolastico 2023/24, potranno avanzare richiesta di trasferimento e/o passaggio di ruolo solo nell’anno scolastico 2025/26, in vista del successivo anno scolastico 2026/27. Durante questo periodo di tre anni, avranno la possibilità di chiedere un’assegnazione provvisoria e/o l’utilizzazione nella provincia di titolarità, cioè nella provincia in cui è stata originariamente assegnata. È importante notare che l’accettazione delle supplenze sarà consentita solo dopo aver completato con successo l’anno di prova.
Tuttavia, ci sono alcune eccezioni. Se vi trovate in una delle seguenti situazioni, il vincolo potrebbe non applicarsi a voi: potrete superarlo se avete figli sotto i 12 anni, se assistete una persona con disabilità o se rientrate nell’articolo 21 della legge 104/92. Queste eccezioni sono regolate dall’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, ma aspettiamo la firma definitiva e la declinazione delle disposizioni nel CCNI sulla mobilità per saperne di più sui dettagli di applicazione.
In sintesi, se state per iniziare il vostro percorso come docenti neoassunti, ricordate che potreste essere soggetti al vincolo di permanenza triennale nella vostra scuola di assunzione. Tuttavia, ci sono diverse vie per superare questo vincolo, e queste dipendono dalla vostra situazione personale. Dopo i tre anni, avrete la possibilità di richiedere una mobilità provinciale o interprovinciale e di passare di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado, a condizione di aver superato l’anno di prova e di avere l’abilitazione richiesta.