Dava Voti Senza Senso e Non Preparava Le Lezioni, Cassazione Considera Docente Incapace all’Insegnamento: Sì alla Dispensa dal Servizio

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17897 depositata oggi, interviene nel settore dell’istruzione legittimando la dispensa dal servizio per “incapacità didattica”. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, questa decisione riguarda una docente di storia e geografia presso una scuola di secondo grado, accusata di utilizzare modalità didattiche inadeguate e di mostrare disattenzione nei confronti degli studenti.

docente incapace

La dispensa, prevista dall’articolo 512 del decreto legislativo n. 297/1994, è stata applicata a causa dell'”assoluta e permanente inettitudine alla docenza”. Tra le accuse, vi sono il mancato possesso dei libri di testo, la valutazione degli studenti in modo casuale, le lezioni improvvisate e gravi imprecisioni nei programmi.

La docente si era difesa invocando la “libertà di insegnamento” e l'”autonomia didattica”. Inizialmente, il tribunale aveva dato ragione a lei, sostenendo che il periodo di osservazione, leggermente superiore ai quattro mesi, non era sufficiente per una valutazione completa.

Ma la Corte d’appello ha ribaltato la sentenza. Sono emersi documenti che indicavano che, su un periodo di insegnamento di 24 anni, la docente era stata assente per 20 anni. Questa prolungata assenza ha limitato la possibilità di effettuare osservazioni a lungo termine.

La Sezione lavoro ricorda che, dopo la contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico, il dirigente ha il potere di dispensare un insegnante per incapacità didattica. Tale dispensa non deriva da comportamenti colpevoli, ma da una constatazione di oggettiva inidoneità.

Per quanto riguarda la libertà di insegnamento, sebbene sia un diritto costituzionale, presenta dei limiti nella tutela degli studenti. Il concetto di “libertà didattica” non implica l’assenza di metodo o organizzazione. Non è consentito nascondere inadeguatezze dietro l’argomento della libertà didattica. Infine, le prolungate assenze “non costituiscono un elemento di valutazione dell’incapacità didattica, ma rappresentano semplicemente un fatto storico di contorno”.

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