Gli Insegnanti Possono Chiedere Tre Giorni di Permesso per Motivi Familiari o Personali, Sono al di Fuori del Potere Discrezionale del Dirigente Scolastico

Tre giorni di permesso per motivi personali e familiari sono disponibili per i docenti a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito nell’articolo 15, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del 2006/09. Questi permessi possono essere richiesti attraverso una domanda presentata al dirigente scolastico.

Un’insegnante ha scritto questa domanda a Orizzonte Scuola:

Cara Orizzonte Scuola, sono un’insegnante a tempo indeterminato e sto scrivendo questa email per chiedere quanto tempo prima devo presentare una domanda di permesso retribuito, dato che non esiste un regolamento scolastico specifico sui permessi. Ci sono delle motivazioni che potrebbero essere considerate non valide? Ho letto in giro su internet riguardo a questi tre giorni di permesso, ma non riesco a trovare la normativa precisa. Potete aiutarmi? Vi ringrazio in anticipo.

La normativa che regola i tre giorni di permesso per i docenti di ruolo, come già accennato, è l’articolo 15, comma 2 del CCNL 2006/09.

Per quanto riguarda la tempistica per la presentazione della domanda, Orizzonte Scuola ha preparato una guida:

Nel caso in cui la scuola non abbia specificato il termine di preavviso per richiedere un permesso per motivi personali o familiari, di solito è richiesto un preavviso di 3-6 giorni. Tuttavia, se si tratta di un motivo urgente e imprevedibile per l’insegnante, il dirigente scolastico deve autorizzare il permesso, anche se va oltre quanto previsto dal regolamento della scuola, inclusa la quantità massima di richieste giornaliere.

Per quanto riguarda i motivi validi per richiedere il permesso, la normativa si riferisce sia alle necessità personali che a quelle familiari del lavoratore. Non è necessario che si tratti di motivi “gravi” o “particolari”, né ci sono esempi specifici forniti dal CCNL Scuola. Di conseguenza, i motivi possono variare in base alle circostanze.

Il dirigente scolastico verifica solo la correttezza formale della domanda e non ha il potere di negare o modificare l’uso dei permessi da parte del dipendente. Deve semplicemente assicurarsi che il dipendente abbia presentato la documentazione adeguata, anche sotto forma di autocertificazione, per giustificare la sua assenza.

Il diritto del dipendente a usufruire dei permessi è assoluto e non può essere limitato da “ragioni organizzative” che la scuola potrebbe avanzare. Questi permessi non richiedono un atto di concessione da parte del dirigente. Una volta presentata la richiesta, il dipendente non deve aspettare l’approvazione del dirigente per prendere i giorni di permesso e può assentarsi nei giorni stabiliti anche se il dirigente dovesse rifiutare la richiesta.

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