Con il Decreto Dignità Ci Sarà Concorso per Diplomati Magistrale, Continuità Didattica e Supplenze per Docenti con 36 Mesi di Servizio

Dopo essere stato al vaglio del Senato, il Decreto Dignità è diventato legge con 155 voti favorevoli, 125 contrari e 1 astenuto. I provvedimenti riguardanti la scuola sono due: questione diplomati magistrale e supplenze su posti vacanti dopo 36 mesi di servizio.

La legge 107/2015 (comma 131), aveva inserito il divieto di assegnare supplenze su posti vacanti e disponibili (quelle al 31/08) al personale sia docente che ATA con già 36 mesi di servizio. Con la nuova disposizione il divieto è stato abolito. La legge si propone di risolvere il caso dei diplomati magistrale, nato in seguito alle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha sbarrato la strada delle GaE, dalle quali si attinge per il ruolo, ai diplomati magistrale prima del 2002.

Per prima cosa la legge prevede che l’esclusione delle sentenze possa accadere entro 120 giorni dalla notifica. Inoltre agisce su due fronti:

1. continuità didattica a.s. 2018/19;
2. reclutamento docenti infanzia e primaria.

I provvedimenti riguardanti la scuola sono due: questione diplomati magistrale e supplenze su posti vacanti dopo 36 mesi di servizio

Dal momento che le sentenze di merito, a seguito della Adunanza plenaria di cui abbiamo parlato prima, arriveranno durante l’anno scolastico 2018/19, la legge prevede questo:

– diplomati magistrale assunti in ruolo con riserva: dopo l’esecuzione delle sentenze, il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019;
– diplomati magistrale con supplenza annuale (al 31/08): dopo l’esecuzione delle sentenze, il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019.

La legge ha in programma due concorsi, uno ordinario e uno straordinario. Il concorso straordinario è per i diplomati magistrale entro l’as 2001/2002 e per i laureati in scienze della formazione primaria con alle spalle almeno due anni di servizio nelle scuole statali. Il concorso ordinario invece è bandito, ai sensi dell’articolo 400 del D.lgs. 297/94 e successive modificazioni e dell’articolo 1, comma 109 lettera b) e 110, della legge n. 107/2015, con cadenza biennale (al riguardo il Servizio Studi del Parlamento ha evidenziato che è necessario modificare l’articolo 400 del D.lgs. 297/94, secondo cui i concorso hanno cadenza triennale).

Possono accedervi gli insegnanti con abilitazione, cioè i diplomati entro l’as 2001/2002 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria. Perché la legge entri in vigore bisognerà attendere la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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