Gli Insegnanti Che Usufruiscono dei 6 Giorni di Ferie Come Permessi Non Sono Obbligati a Cercare un Sostituto

I docenti con contratto a tempo indeterminato possono utilizzare dopo i 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari, i 6 giorni di ferie alle stesse condizioni dei 3 giorni ovvero per gli stessi motivi e stesse modalità e senza bisogno di trovare un sostituto.

6 Giorni di Ferie Come Permessi

Il nuovo codice PE03 inserito al SIDI già da giugno 2018 e che recita “PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI”, accoglie la richiesta di poter inserire a sistema i sei giorni di ferie eventualmente commutati in permessi personali. Si precisa che “il sistema non effettuerà nessun tipo di controllo in relazione al numero di giorni di ferie. Inoltre sarà a cura dell’utente valorizzare il sub-codice corretto nel caso si tratti dei giorni di ferie utilizzati come permesso personale.”

Secondo l’art. 15, comma 2, primo periodo, CCNL scuola 2007, il diritto ai tre giorni di permesso per motivi personali o familiari è soggetto ad una richiesta (…a domanda) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”. A differenza di altri settori, nella scuola non è necessario che il motivo sia grave, né che sia “debitamente” o “adeguatamente” documentato, tanto che è sufficiente un’autocertificazione. Il secondo periodo dello stesso comma 2 permette agli insegnanti, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari), di usufruire dei sei giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 (ferie). Secondo l’art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l’attività didattica sono concesse in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

Dalle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si deduce quindi che se i 6 giorni di ferie sono richiesti dal personale docente come “motivi personali e familiari”, producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni), tali giorni non solo devono essere attribuiti, e sono perciò sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il docente che richiede il permesso non ha l’obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

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