Mario Pittoni: “Dopo Ferragosto Mi Occuperò dei Docenti con 36 Mesi di Servizio al 31 Agosto”

Il Disegno di Legge per risolvere la problematica del personale docente e ATA con 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili è stato depositato. Primo firmatario il Sen. Pittoni (Lega).

docenti con 36 mesi di servizio

Ecco il commento del Senatore: “Il primo provvedimento che calendarizzeremo alla ripresa sarà il ribaltamento dell’interpretazione che è stata data alla normativa europea per la stabilizzazione delle persone che hanno maturato un certo numero di anni nella scuola con contratti a tempo determinato: l’interpretazione sarà in linea con l’Ue. Il comma 181 della Buona scuola infatti colpisce chi ha lavorato per tre anni con contratti a tempo determinato”.

Come già anticipato, il Disegno di Legge depositato riguarda sia i ruoli che le supplenze del personale coinvolto nella norma. Per ora la VII commissione, all’interno del Decreto Dignità ancora in discussione, ha soppresso il comma 131 della Legge 107/2015, che proibiva al personale in questione di accettare altre supplenze su posti disponibili e vacanti al raggiungimento dei 36 mesi di servizio per questo tipo di posto. La soluzione definitiva arriva dal Disegno di Legge, che ha affrontato la questione ad ampio raggio. La norma riguarderà i docenti e il personale ATA che abbiano svolto 36 mesi di servizio, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, per la copertura di posti vacanti e disponibili.

Il Sen. Pittoni ha dichiarato che ad essi spetta “l’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999″, per cui verranno inseriti in un percorso che possa portare alla stabilizzazione.

Le modalità sono le seguenti:

1) precedenza per il ruolo nelle graduatorie in cui risultino inseriti

Qualora non sia disponibile il posto per il ruolo, si ha diritto

a) alla precedenza per le supplenze al 30 giugno
b) alla precedenza nel conferimento delle supplenze temporanee, nella provincia di appartenenza, senza limitazioni di scuole
c) alla nomina in ruolo, dall’anno scolastico successivo, nella provincia o regione diverse da quelle di appartenenza, a condizione che in queste ultime risultino esaurite tutte le graduatorie finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato e che non ne sia previsto l’aggiornamento per l’anno successivo”.

Il computo dei 36 mesi di servizio decorre dal 1° settembre 2016.

Per essere valido il servizio deve essere stato svolto in scuole statali, sono escluse le scuole paritarie. Le motivazioni seguono la direttiva europea che si esprime così: “ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, (attuativo della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999), qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato”.

Verso questo personale si creerebbe inoltre un paradosso: invece di vedere trasformato il proprio contratto da tempo determinato in indeterminato, in accordo con quanto stabilito dalla direttiva europea, non avrebbero neanche la possibilità di scegliere la supplenza migliore disponibile al loro turno in graduatoria. E quindi, contrariamente al principio della “valorizzazione del merito”, per l’accesso al lavoro nella Pubblica Amministrazione. E se l’unico posto offerto fosse proprio un posto vacante e disponibile, questi docenti si vedrebbero negare anche il diritto al lavoro.

Sono tutelati solo docenti e ATA che hanno svolto servizio su posti vacanti e disponibili, e non quelli che hanno svolto supplenze su posti solo disponibili (organico di fatto, con termine 30 giugno) o supplenze temporanee, poiché la causale di queste supplenze è diversa. L’iter per l’approvazione è lungo e complesso. Il Disegno di Legge deve ancora essere assegnato alla Commissione specifica, discusso e approvato. Non si esclude che possa essere modificato.

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