Tra i molti adempimenti che il Dirigente Scolastico è tenuto a garantire nella complicata fase finale del corrente anno scolastico va annoverato anche quello relativo all’attribuzione del cosiddetto “bonus” di valorizzazione del merito dei docenti di cui ai commi 126 e 127 dell’art. 1 della L.107/2015.
Infatti, anche se nella legge di Bilancio 2020 è stato stabilito che “Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione“, tale norma entrerà in vigore solo a partire dall’a.s. 2020/21.
Ancora per quest’anno, quindi, il Dirigente Scolastico sarà chiamato ad assegnare il riconoscimento cercando di esercitare la propria discrezionalità nell’ambito di un’applicazione il più possibile oggettiva dei criteri prestabiliti con il Comitato di Valutazione, mirando a garantire la massima trasparenza ed a prevenire situazioni di conflitto e di competitività interna tra docenti.
Si sa che il “bonus merito” è stato considerato sin dalla sua introduzione una misura potenzialmente discriminatoria, con possibili conseguenze negative sul clima della comunità scolastica. Ciò, nonostante la motivazione dell’attribuzione dello stesso da parte del Dirigente si basi, di norma, sulle dichiarazioni dei docenti riportate in una scheda individuale.
Quest’anno, tuttavia, la fase dell’autodichiarazione dovrebbe essere preceduta da quella di revisione degli indicatori già in precedenza individuati dal Comitato di valutazione per la valorizzazione del lavoro svolto. Tale necessità è dettata dai radicali cambiamenti apportati nell’organizzazione scolastica a seguito della contingente situazione di emergenza sanitaria.
Nel secondo quadrimestre, infatti, la centratura sulla didattica a distanza ha richiesto ai docenti un diverso e più oneroso impegno per assicurare la continuità del percorso didattico.
La disponibilità ad acquisire competenza nell’uso delle tecnologie, la formazione specifica seguita, le attività di coordinamento della didattica a distanza svolte, la capacità di personalizzazione dell’insegnamento (rilevazione delle criticità su singoli alunni, progettazione e messa in atto di specifiche strategie), l’uso di strumenti diversificati nella valutazione anche a distanza sono tutti aspetti legati all’attuale condizione che afferiscono ai seguenti ambiti indicati nel comma 129 della legge 107/2015:
a) qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Appare fuor di dubbio, in ogni caso, che quest’anno il corpo docente ha ampiamente dimostrato di superare, nell’esercizio della professionalità, quella soglia di “diligenza tecnica” a cui sono tenuti i lavoratori dipendenti in base all’articolo 2104 c. c.. Si auspica, quindi che il riconoscimento attribuito possa configurarsi come una sorta di ringraziamento per aver contribuito ad incrementare la qualità del sistema scuola attraverso la cooperazione e la diffusione di buone pratiche didattiche ed organizzative.
Rita Manzara, Dirigente Scolastico