Lo Stabilisce il TAR: In Caso di 23 Alunni Con 2 Disabili La Classe Va Sdoppiata

Con sentenza n. 1173/2018, il TAR Toscana si è espresso su un ricorso che ha per oggetto il numero di alunni per classe in concomitanza di studenti disabili. I genitori di uno studente disabile avevano presentato ricorso per annullare il provvedimento del preside relativo alla formazione di una classe prima con 25 alunni, di cui due con grave disabilità ai sensi della legge n. 104/92 art. 3/3.

sdoppiata

Dopo aver citato la giurisprudenza in materia di diritto all’educazione e all’istruzione dei minori, che non può in nessun caso essere negata, il TAR ha illustrato la normativa in fatto di formazione delle classi. Ecco cosa stabilisce l’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/2009: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché’ sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.

Dunque, in presenza di studenti con disabilità, le classi iniziali di norma non possono essere formate da più di 20 alunni, fermo restando che questa costituzione deve essere giustificata in relazione alle esigenze formative dello studente disabile. A tutto ciò il TAR aggiunge ciò che è previsto dall’articolo 4, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 81/2009, cioè che è possibile modificare al numero massimo o minimo di studenti per classe fino ad un massimo del 10%. Questo allo scopo di dare stabilità al numero di classi previste, diminuendo la differenza tra il numero di classi previsto e quello delle classi realmente formate all’inizio dell’anno scolastico.

Il TAR afferma che nel caso in questione sono state violate entrambe le misure, limite di 20 alunni e previsione classi, senza un valido motivo. In conclusione, secondo il TAR, la violazione della suddetta normativa non si può giustificare con lo sdoppiamento della classe, grazie al docente di potenziamento che è attivo, infatti, solo 22 ore su 27. Per queste motivazioni il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato di annullare gli atti di formazione della classe del dirigente scolastico.

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