Resta caldo il tema delle supplenze da conferire da graduatorie di istituto ancora non pronte per l’a.s. 2018/19. La FLCGIL ha tenuto a precisare che L’Amministrazione non ha fornito indicazioni scritte, ma si è impegnata a contattare gli uffici territoriali per verificare i tempi di lavorazione delle nuove graduatorie ed eventualmente sollecitarne la pubblicazione.
Lo SNALS ha puntualizzato che l’amministrazione dovrebbe far riferimento alla prima pubblicazione delle graduatorie e non considerare gli aggiornamenti delle finestre al fine di evitare una discontinuità del personale docente sullo stesso posto.
Per le supplenze conferite dalle graduatorie di II fascia – prosegue la CISL – può essere determinata la data di conclusione del contratto, poiché i nuovi abilitati, trattandosi di inserimenti in elenchi aggiuntivi, saranno posti in coda all’elenco degli aspiranti già inclusi, non modificando di fatto l’ordine attuale.
Totalmente contraria la situazione per le graduatorie di III fascia, i cui aspiranti si troverebbero, per effetto della c.d. “finestra” di agosto”, ad essere preceduti da tutti i neo inseriti in II fascia. In questo caso è necessario quindi inserire, nei loro contratti, una clausola di risoluzione anticipata, così come previsto nello stesso art. 41del CCNL. Tale articolo, ricordiamo, ha abolito i cosiddetti contratti “fino all’avente diritto” e stabilito che tutti i contratti devono essere sottoscritti con una data di termine e possono essere risolti anticipatamente in caso di pubblicazione di nuove graduatorie.
La CISL ha precisato che per il futuro l’Amministrazione si è impegnata a garantire, in occasione del prossimo decreto sulle “finestre”, che le nuove posizioni conseguenti alle stesse saranno utili, ai fini delle nomine, solo per le supplenze da conferire in data successiva alla pubblicazione stessa.